La partita contro l’epidemia da Covid-19 non è ancora terminata e con il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, più noto come “Decreto Agosto”, sono state messe in campo ulteriori misure a sostegno delle imprese e per garantire una tutela dei posti di lavoro
Il cosiddetto Decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto, contiene, tra le altre, ulteriori misure relative a cassa integrazione, sgravi contributivi, divieto di licenziamento, incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e rinnovo e proroga dei contratti a termine. Innanzitutto, sono state introdotte ulteriori 9 settimane di integrazione salariale Covid-19 fruibili nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020, gratuite per tutti i datori, incrementabili di ulteriori nove settimane per le quali sarà eventualmente dovuto, a eccezione delle imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2019, un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.
Alle imprese che non richiedono trattamenti di cassa integrazione ai sensi del Decreto, ma hanno beneficiato, a maggio e giugno, di trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero (subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea) dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL), per massimo quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate.
Viene confermato, con esclusione delle ipotesi espressamente previste, il divieto di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per motivo oggettivo, con proroga della sospensione delle procedure già iniziate alla data del 23 febbraio 2020. Tale divieto, per cui viene introdotto un termine mobile che si ritiene comunque cessare al 31 dicembre 2020, opera nei confronti dei datori che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 o del nuovo esonero contributivo. A favore dei datori di lavoro che, dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2020, assumono con contratto a tempo indeterminato, e salvo le esclusioni previste dal Decreto, è riconosciuto l’esonero contributivo, per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del Decreto.
È stata, infine, ammessa la possibilità, sino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare i contratti a termine senza l’indicazione delle causali previste per legge, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, nel rispetto del limite di durata massima del contratto pari a ventiquattro mesi. È invece stata abrogata la proroga automatica dei contratti a termine (anche in somministrazione) e dei contratti di apprendistato, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica. Considerando che, in sede di conversione in legge del Decreto, potranno essere modificate le disposizioni adottate e introdotte nuove misure, la partita è tutt’altro che finita. La palla ritorna, quindi, al Legislatore, le cui azioni, in un quadro generale ed economico fortemente instabile, saranno fondamentali per il risultato. Con ricadute su tutto il pubblico di soggetti interessati che, pertanto, non potrà limitarsi a fare da spettatore ma dovrà dare il suo contributo per vincere questa esiziale partita e ridurre gli effetti avversi della crisi.
Avv.ti Andrea Savoia partner e Silvia Fumagalli senior associate
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