Blockchain e Smart Contract: Italia prima in Europa ad aver normato i due strumenti del futuro

LutinX e FEDERAL Vigilanza per la sicurezza dei cittadini

Se ne parlerà a Vicenza, Torino e Bologna al Roadshow “La nuova alleanza: CFO e CIO insieme per andare oltre la fattura elettronica”

Secondo Wikipedia: “La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) è una struttura dati condivisa e immutabile […] la cui integrità è garantita dall’uso di primitive crittografiche. […] il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intera struttura”.

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Bitcoin e criptovalute di ogni genere hanno reso nota a tutti questa avveniristica tecnologia informatica, che non richiede grandi elaboratori centrali o sofisticate infrastrutture, ma si basa piuttosto sulla condivisione e sulla distribuzione delle informazioni per garantire la loro immodificabilità e per dargli in un certo senso il carattere di “ufficialità”.

Pensiamo ad esempio ad un avvenimento che avviene in mondovisione: nel momento in cui milioni di persone assistono in diretta a qualcosa che accade, quella cosa rimane indelebilmente scolpita nell’immaginario collettivo. Non bastano smentite sui quotidiani ufficiali e nemmeno basterebbe distruggere tutte le registrazioni audio o video: bisognerebbe cancellare in qualche modo la memoria di tutti gli spettatori, cosa di fatto impossibile.

Blockchain funziona nello stesso modo: nel momento in cui un’informazione è condivisa da tanti elaboratori sparsi in giro per il mondo, anche se non è protetta da nessun sistema antifurto o antivirus, risulta impossibile per qualsiasi hacker andare a modificare l’informazione stessa perché dovrebbe intervenire contemporaneamente su migliaia di macchine.

Le applicazioni che potrebbero cambiare la vita di tutti i giorni sono molteplici, ma prima di tutto era necessario dare vigore normativo a questa tecnologia e l’Italia è stato il primo paese all’interno della comunità europea a passare dalle parole ai fatti.

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L’11 febbraio 2019, infatti, è stata approvata la Legge n. 12, di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), stabilendo il pieno valore legale della Blockchain e degli Smart Contracts.

Si tratta, in particolare, dell’art. 8-ter aggiunto al Decreto Semplificazioni in sede di conversione in legge avente ad oggetto “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”.

Nell’ART. 8-ter – TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI E SMART CONTRACT – si definiscono “TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Molto dovrà ancora essere iscritto in termini di giurisprudenza e applicazione pratica di queste tecnologie, ma la cosa più importante è aver definito in termini giuridici anche lo Smart Contract.

Sempre secondo l’art.8-ter punto 2, lo Smart Contract viene definito come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

Tale definizione potrebbe in poco tempo cambiare in maniera significativa le nostre abitudini quotidiane, perché dal punto di vista legale gli Smart Contract “soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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Aggiungiamo anche che memorizzare un documento informatico utilizzando la Blockchain così definita, conferisce al documento stesso anche gli effetti di una validazione temporale elettronica.

Pensiamo ad un processo che ci coinvolge tutti giorni, la firma di un documento di trasporto, sia che si tratti di una merce che arriva nelle nostre aziende, sia che si tratti di una consegna di un prodotto acquistato online.

Il DDT quale documento elettronico strutturato può essere gestito sotto forma di Smart Contract, dove si accede al contenuto del documento (più che alla sua rappresentazione leggibile o alla sua stampa su carta), si accetta o si modifica il contenuto della consegna e il tutto viene scritto in una architettura distribuita conferendo quindi a tutta la transazione il valore ufficiale richiesto dalla legge, tutto senza acquistare software licenze o altri applicativi.

Scopri di più al Roadshow di Archiva

Questa e altre tematiche verranno approfondite in occasione del roadshow gratuito di Archiva dal titolo “La nuova alleanza: CFO e CIO insieme per andare oltre la fattura elettronica”. Scegli la data e registrati:

GIOVEDÌ 16 MAGGIO, VICENZA  partecipa

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO, TORINO partecipa

MARTEDÌ 18 GIUGNO, BOLOGNA partecipa