Legge di Bilancio 2019, credito d’imposta ricerca e sviluppo: quali sono le principali novità?
Articolo a firma di Giuseppe Mele, Innovation Manager Ayming
È stata approvata lo scorso 30 dicembre la Legge di Bilancio 2019 che introduce significative modifiche al regime vigente per il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Lo strumento agevolativo è stato nuovamente oggetto di modifiche, alcune peggiorative altre finalizzate a facilitare le attività di controllo, confermando uno degli elementi negativi che caratterizzano l’ecosistema dell’innovazione italiana, ovvero la mancanza di continuità nella definizione di politiche di pianificazione e incentivazione da parte dei decision maker.
Legge di Bilancio 2019: le principali novità
Una prima novità riguarda il ridimensionamento del beneficio massimo ottenibile. Se la Legge di Bilancio 2017 aveva portato il beneficio massimo ottenibile a 20 milioni di euro, la manovra per il 2019 depotenzia il credito d’imposta portando l’importo massimo del bonus che potrà essere fruito da ciascuna impresa a 10 milioni di euro. Questa modifica, in vigore dall’esercizio fiscale 2019, potrebbe essere penalizzante nell’incentivare la ricerca svolta dalle aziende, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti da parte delle realtà multinazionali.
Al dimezzamento del beneficio ottenibile si aggiunge anche la rimodulazione delle aliquote di calcolo dell’agevolazione per determinate spese agevolabili, eliminando l’aliquota unica al 50% introdotta dalla legge di Bilancio 2017 e ritornando alla doppia aliquota del 25% e del 50% a seconda della tipologia di spesa.
Nello specifico l’aliquota al 50% è mantenuta per il costo del personale direttamente impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo e per i costi sostenuti per la ricerca svolta da università e altri enti equiparati, comprese start-up e PMI innovative.
Si applicherà invece l’aliquota ridotta del 25% per i costi di personale con rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.) e per le spese di ricerca affidate a soggetti diversi da università, start up e PMI innovative.
Altra novità riguarda nuove voci di costo ammissibili. Se da un lato, come abbiamo visto, la legge di Bilancio 2019 penalizza il beneficio derivante da alcune spese agevolabili, dall’altro include tra le spese ammissibili, anche il costo dei materiali direttamente impiegati nell’attività di R&S e utilizzati anche per la realizzazione di prototipi e impianti pilota. Le imprese infatti non possono prescindere dal sostenere questi costi perché sono basilari per la loro attività di Ricerca e Sviluppo.
Ovviamente la reintroduzione di aliquote differenziate porterà anche all’introduzione di un nuovo meccanismo di calcolo del beneficio andando ad agire direttamente sull’eccedenza agevolabile, individuando la quota a cui applicare l’aliquota del 50% e la quota a cui applicare l’aliquota del 25%.
Con la nuova normativa vengono definiti anche nuovi aspetti formali che devono essere applicati per l’ottenimento del credito d’imposta.
In particolare, viene introdotta la certificazione obbligatoria da parte del revisore legale dei conti per tutti i soggetti beneficiari, mentre prima era prevista solo per le aziende non soggette a revisione contabile. Di conseguenza l’effettiva fruizione del beneficio potrà avvenire solo successivamente all’approvazione del bilancio.
Infine, viene introdotta una relazione tecnica per ogni progetto o sotto-progetto che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo. Questa relazione deve essere firmata dal Responsabile R&S e dal legale rappresentante della società. In caso di ricerca svolta esternamente all’azienda, a sottoscrivere e firmare la relazione dovrà essere il soggetto terzo che ha eseguito l’attività di Ricerca e Sviluppo.
I cambiamenti introdotti dalla Legge di Stabilità 2019 in materia di credito d’imposta includono quindi sia modifiche di ordine sostanziale sia modifiche riguardanti aspetti formali e documentali. Le prime che includono spese ammissibili, aliquota agevolativa, importo massimo del beneficio e modalità di calcolo, entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso, mentre tutte le altre novità hanno invece avuto effetto già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.