La nuova legge sullo smart working (tra le prime in Europa) consentirà alle imprese di essere più competitive, di rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti e di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con benefici per tutta la società anche sotto il profilo ambientale
Con il disegno di legge n. 2233 in materia di lavoro agile, il Senato ha approvato in data 10 maggio 2017 una serie di misure “per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”. Il testo, al momento in cui scriviamo, è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’intervento legislativo è finalizzato a incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a introdurre nelle imprese una nuova organizzazione del lavoro nell’era della trasformazione digitale. Secondo un recente studio a cura dell’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano del 2017, lo smart working è già diffuso in Italia solo nelle grandi aziende (nella percentuale del 70%), ma incontra resistenze e ostacoli a svilupparsi nelle medie e piccole imprese (percentuale di diffusione del 5%). Lo studio evidenzia come le imprese che hanno adottato progetti di smart working abbiano migliorato la propria performance, produttività, competitività e i servizi erogati con diminuzione delle assenze dal lavoro.
La nuova legge definisce le caratteristiche dello smart working, i diritti e doveri dei lavoratori, fissa le regole in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, controlli e poteri disciplinari del datore di lavoro, sicurezza del lavoro e assicurazione e costituisce, in tal modo, un utile quadro normativo di riferimento per le imprese che mancava nel nostro ordinamento. Le disposizioni della nuova legge in esame si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Lo smart working si caratterizza, come vedremo, per la mancanza di un luogo fisso di lavoro (a differenza del telelavoro che implicava la prestazione lavorativa presso l’abitazione del lavoratore).
Non si tratta di una nuova modalità contrattuale ma rappresenta una modalità flessibile di esecuzione di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Siamo in presenza di smart working quando: 1) la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno; 2) senza una postazione fissa; 2) entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La legge specifica all’art. 18 che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Alla base dello smart working la legge prevede, all’art. 19, un accordo stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova che disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore (diritto alla disconnessione) nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. I progetti di smart working implicano il coinvolgimento di tutta l’organizzazione e comportano una maggiore responsabilizzazione (accountability) dei lavoratori caratterizzata non solo da maggiore autonomia ma anche da un orientamento ai risultati più forte rispetto al lavoro tradizionale.
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Mauro Alovisio avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie e privacy e direttore del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino.