La RAI, come 2 anni fa, ha inviato le richieste di pagamento del “canone speciale” a diversi titolari di partita IVA. In realtà, la quasi totalità di questi soggetti utilizza il PC solo a scopo lavorativo e non deve pagare l’imposta
Così come era successo due anni fa, la RAI ha nuovamente inviato senza criterio le richieste di pagamento del “canone speciale” a diversi titolari di partita IVA solo perché possessori di PC. Questi sarebbero chiamati a pagare l’imposta sui dispositivi in grado di trasmettere contenuti televisivi a scopo commerciale come quelli utilizzati da alberghi, ristoranti, campeggi. In realtà, molti dei soggetti contattati non hanno alcun obbligo di pagamento.
I PC da ufficio non rientrano nel canone RAI
[blockquote style=”4″]”Vi informiamo – si legge nella lettera inviata dalla RAI – che le vigenti disposizioni normative impongono l’obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti”.[/blockquote]
Lo stesso regolamento sul canone RAI specifica come gli apparecchi tassabili sono quelli “atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare nell’esercizio di un’attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto”. Ciò significa che i PC utilizzati in uffici e aziende e i monitor di sorveglianza non rientrano in questa categoria in quanto vengono utilizzati solo per lavorare e non certo per visionare programmi televisivi.
Sempre sul sito della TV di Stato, nella sezione dedicata al “canone speciale”, viene ripresa l’informativa del 22 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico in cui si afferma che:
[blockquote style=”4″]”In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD)”. [/blockquote]
Purtroppo, per non incorrere in sanzioni per il mancato pagamento di una imposta che in realtà non si dovrebbe pagare, non basterà fare finta di nulla. Coloro che hanno ricevuto la lettera dovranno giustificarsi spiegando che i loro computer sono utilizzati solo a scopo lavorativo e non sono presenti televisori negli uffici.